La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
È tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 4 - (Obblighi per l'accessibilità)
[...] i requisiti di accessibilità costituiscono motivo di
preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione
dell'offerta tecnica.
I soggetti di cui all'art. 3. comma 1 (soggetti erogatori), non possono stipulare,
a pena di nullità contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che
essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all' art. 11. [...]
Art. 5 - (Accessibilità degli strumenti didattici
e formativi)
Le disposizioni della apresente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 9 - (Responsabilità)
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziali e
responsabilità disciplinare [...] ferme restando le
eventuali responsabilità penali e civili previste
dalle norme vigenti.
Art. 10 - (Regolamento di attuazione)
Definito nel Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n.75 fornisce le informazioni riguardo a:
Criteri e principi generali per l'accessibilità
Valutazione dell'accessibilità
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
Art. 11 - (Requisiti tecnici)
Definiti nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, forniscono informazioni riguardo a:
Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché
i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12 - (Normative internazionali)
Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull' accessibitità dell' Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente
riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli
organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
Il decreto di cui all' articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e
delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.